Con la pubblicazione del testo definitivo nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio (Dl 34/2020 convertito dalla legge 77) cresce il numero di chi si chiede come funziona e cosa rientra nel SUPERBONUS 110%.
La possibilità di avere uno sconto immediato in fattura, in alternativa alla cessione del credito alle banche, è di gran lunga l’elemento che attira di più l’attenzione. La detrazione si recupera in 5 anni e si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Vediamo allora chi ha
diritto al SUPERBONUS110%, e come lo si può ottenere, nelle due versioni ECOBONUS e SISMABONUS Aiutandoci con la Guida pubblicata il 24 luglio dalle Entrate, in attesa del decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e delle altre istruzioni ufficiali dell’Agenzia.
Cosa rientra nell’ECOBONUS 110%
LAVORI TRAINANTI – necessari per poter usufruire del bonus
- Isolamento termico (es. cappotto) che coinvolga almeno il 25% della superficie disperdente
- Sostituzione impianto termico con impianto a pompa di calore o ad alta efficienza
LAVORI TRAINATI – da abbinare a lavori trainanti
- Sostituzione infissi e/o installazione di schermature solari
- Impianti fotovoltaici, eventualmente con sistemi di accumulo
- Installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche
Anche il SUPERBONUS sui lavori “trainati” si recupera in 5 anni.
I requisiti per l’ECOBONUS 110%
Per avere il 110% bisogna migliorare di due classi energetiche l’efficienza dell’intero edificio (ad esempio, una casa monofamiliare o un condominio) o della singola unità immobiliare su cui si interviene, se si tratta di una unità che sia funzionalmente indipendente e abbia un accesso autonomo dall’esterno (ad esempio, una villetta a schiera).
Inoltre, le persone fisiche che eseguono gli interventi di ECOBONUS 110% trainanti e trainati possono applicarli al massimo su due unità immobiliari. Con un paio precisazioni importanti: i lavori eseguiti a livello condominiale non contano, quindi non “consumano” il limite di due unità; inoltre, per il SISMABOBUS 110% non c’è nessun limite quantitativo.
Asseverazioni, documentazione e altri oneri
Per l’ECOBONUS 110% è necessario un set documentale piuttosto pesante. Servono:
- l’Attestato di prestazione energetica (Ape) pre e post intervento, asseverata;
- una asseverazione redatta da un tecnico abilitato con cui si garantisce che i lavori rispettano i requisiti prestazionali e le spese sono «congrue» (cioè, non gonfiate). Questa asseverazione dovrà essere dovrà essere trasmessa all’Enea
- il visto di conformità rilasciato da un commercialista, Caf o intermediario abilitato: il visto serve solo quando si fa la cessione o lo sconto in fattura.
I limiti di spesa per i lavori trainanti
ISOLAMENTO TERMICO:
€ 50.000,00 edifici monofamiliari o “indipendenti
€ 40.000,00 per unità immobiliare per condomini da 2 a 8 unità
€ 30.000,00 per unità immobiliare per condomini oltre 8 unità
IMPIANTI TERMICI:
€ 30.000,00 edifici monofamiliari o “indipendenti
€ 20.000,00 per unità immobiliare per condomini da 2 a 8 unità
€ 15.000,00 per unità immobiliare per condomini oltre 8 unità