Con la pubblicazione del testo definitivo nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio (Dl 34/2020 convertito dalla legge 77) cresce il numero di chi si chiede come funziona e cosa rientra nel SUPERBONUS 110%.

La possibilità di avere uno sconto immediato in fattura, in alternativa alla cessione del credito alle banche, è di gran lunga l’elemento che attira di più l’attenzione. La detrazione si recupera in 5 anni e si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Vediamo allora chi ha
diritto al SUPERBONUS110%, e come lo si può ottenere, nelle due versioni ECOBONUS e SISMABONUS Aiutandoci con la Guida pubblicata il 24 luglio dalle Entrate, in attesa del decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e delle altre istruzioni ufficiali dell’Agenzia.

Cosa rientra nell’ECOBONUS 110%

LAVORI TRAINANTI – necessari per poter usufruire del bonus

  1. Isolamento termico (es. cappotto) che coinvolga almeno il 25% della superficie disperdente
  2. Sostituzione impianto termico con impianto a pompa di calore o ad alta efficienza

LAVORI TRAINATI – da abbinare a lavori trainanti

  1. Sostituzione infissi e/o installazione di schermature solari
  2. Impianti fotovoltaici, eventualmente con sistemi di accumulo
  3. Installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Anche il SUPERBONUS sui lavori “trainati” si recupera in 5 anni.

I requisiti per l’ECOBONUS 110%

Per avere il 110% bisogna migliorare di due classi energetiche l’efficienza dell’intero edificio (ad esempio, una casa monofamiliare o un condominio) o della singola unità immobiliare su cui si interviene, se si tratta di una unità che sia funzionalmente indipendente e abbia un accesso autonomo dall’esterno (ad esempio, una villetta a schiera).

Inoltre, le persone fisiche che eseguono gli interventi di ECOBONUS 110% trainanti e trainati possono applicarli al massimo su due unità immobiliari. Con un paio precisazioni importanti: i lavori eseguiti a livello condominiale non contano, quindi non “consumano” il limite di due unità; inoltre, per il SISMABOBUS 110% non c’è nessun limite quantitativo.

Asseverazioni, documentazione e altri oneri

Per l’ECOBONUS 110% è necessario un set documentale piuttosto pesante. Servono:

  1. l’Attestato di prestazione energetica (Ape) pre e post intervento, asseverata;
  2. una asseverazione redatta da un tecnico abilitato con cui si garantisce che i lavori rispettano i requisiti prestazionali e le spese sono «congrue» (cioè, non gonfiate). Questa asseverazione dovrà essere dovrà essere trasmessa all’Enea
  3. il visto di conformità rilasciato da un commercialista, Caf o intermediario abilitato: il visto serve solo quando si fa la cessione o lo sconto in fattura.

I limiti di spesa per i lavori trainanti

ISOLAMENTO TERMICO:
€ 50.000,00 edifici monofamiliari o “indipendenti
€ 40.000,00 per unità immobiliare per condomini da 2 a 8 unità
€ 30.000,00 per unità immobiliare per condomini oltre 8 unità

IMPIANTI TERMICI:
€ 30.000,00 edifici monofamiliari o “indipendenti
€ 20.000,00 per unità immobiliare per condomini da 2 a 8 unità
€ 15.000,00 per unità immobiliare per condomini oltre 8 unità