La manutenzione della caldaia rientra tra le voci di controllo dell’efficienza energetica definite dal D.M. 22 gennaio 2008 n°37 e recepite dalle disposizioni specifiche regionali.

Queste determinano che gli interventi di revisione e manutenzione possono essere effettuati solo da operatori abilitati ed iscritti al catasto regionale.

Ogni impianto termico deve essere corredato dal libretto dell’impianto, che ne indica le caratteristiche, descrive come deve essere effettuata la manutenzione e chi è il responsabile dell’impianto.
Il tecnico si occupa della manutenzione ordinaria (corretto funzionamento e condizioni dell’impianto) e della verifica dei fumi (prova combustione e rendimento). A seguito di queste, compila una relazione che viene allegata al libretto.

Monitorando il rendimento della caldaia, e mantenendolo di conseguenza alto, si riducono i consumi dei combustibili, con notevoli risparmi sulla bolletta del gas o delle altri fonti alternative.

Il proprietario dell’impianto è passibile di multa se non fa effettuare i controlli, la cui cadenza è fissata Regione per Regione e diversificata a seconda della potenza dell’impianto e della tipologia del combustibile. I controlli sono pertanto obbligatori e variano da uno a due anni.

 

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